Testi e problemi del giusnaturalismo romano

a cura di Dario Mantovani, Aldo Schiavone

tutti i libri di Aldo Schiavone Dario Giuseppe Mantovani

Collana: Pubblicazioni del CEDANT

ISBN: 978-88-6952-012-9

Anno: 2007

Pagine: 806

Formato: 17 x 24 cm

Prezzo: 70,00 €

- Opera valutata e approvata dal Comitato scientifico-editoriale -

La storia dei diritti antichi è giustamente accentrata sul diritto romano, che si distingue per essere l’unica esperienza giuridica dell’antichità che sia stata accompagnata da una riflessione scientifica; dal diritto romano deriva gran parte della terminologia giuridica tuttora in uso e in esso ancora affondano le loro radici le legislazioni moderne.
Gli altri diritti antichi si pongono, rispetto ad esso, in posizione marginale o subalterna, come un prezioso arricchimento diacronico e regionale, configurando sistemi meno coerenti e completi, ma tuttavia storicamente e comparativamente degni di attenzione. Tra questi, col termine di 'diritti cuneiformi' si sogliono indicare, con termine improprio (in quanto riferito al sistema di scrittura) ma di diffuso impiego, i diritti del Vicino Oriente antico durante gli oltre due millenni (dalla metà del III mill. a.C. all’ellenismo) che costituiscono quella che è stata definita 'la prima metà della storia'.
Scenario ampio nel tempo e nello spazio (un’area estesa quanto l’Europa), e variegato per il coesistere e il succedersi di popolazioni di diverso ceppo linguistico, di diverse strutture sociali, tradizioni culturali, abitudini comportamentali, in un ambiente anch’esso vario per caratteri geografici e per risorse materiali e umane. Questa diversità è peraltro attraversata – come un asse portante – dalla tradizione babilonese che, oltre a diffondere in tutto il Vicino Oriente il sistema di scrittura e la lingua di intermediazione, ha anche costituito un centro di riferimento prestigioso per i popoli e gli stati circostanti.
«Il diritto naturale – scrive il giurista Ulpiano - è quello che la natura ha insegnato a tutti gli animali; è da qui che discende l’unione fra maschio e femmina, che noi chiamiamo matrimonio, è da qui che discende la procreazione dei figli, da qui il loro allevamento». I giuristi romani individuavano anche un altro ordinamento – in parte connesso con questo - comune a tutti gli uomini e loro esclusivo, come comune ed esclusiva dell’uomo è la ragione su cui quest’ordinamento si basa: è «il diritto dei popoli - spiega Gaio - quello che la ragione naturale ha costituito presso tutti gli uomini, e viene osservato identicamente presso tutti i popoli».
Il giusnaturalismo – cioè l’idea che il diritto sia fondato sulla natura dell’uomo e del mondo, e da questa natura possa perciò essere ricavato – risale alla speculazione greca ed ellenistica e ha trovato nei giuristi romani un’elaborazione destinata a esercitare una particolare influenza sul pensiero moderno, come riconosceva esplicitamente Grozio. La ragione di questa influenza è senz’altro da ricercarsi nella posizione privilegiata che i testi giuridici romani hanno avuto nella cultura giuridica e politica medievale e moderna, ma anche – ed è il tema di questo volume – nel fatto che l’istanza filosofica era calata dai giuristi romani in una concreta esperienza giuridica, rispetto alla quale costituiva non solo una ideologia giustificatrice, ma anche una tavola di argomenti per soluzioni tecniche.
Il volume è il frutto di un innovativo progetto di alta formazione e ricerca, il «Collegio di diritto romano» organizzato dal Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT) dello IUSS di Pavia, con il concorso di docenti di Università europee e giovani studiosi di alta qualificazione. I saggi esaminano alcuni temi e testi significativi del giusnaturalismo romano sotto tre aspetti. Innanzitutto si segue Il giusnaturalismo dalla Grecia a Roma, cioè si chiariscono le premesse filosofiche greche, in Platone, in Aristotele e negli stoici, e si sonda la loro ricezione nella cultura romana, non solo in campo propriamente filosofico, ma anche nella manualistica retorica, da cui si trasmise in modo particolarmente efficace al pensiero giuridico. I saggi su Ius, natura, aequitas fino a Marco Aurelio considerano la prima emersione di motivi giusnaturalistici nei giuristi tardorepubblicani e il loro consolidarsi – sostanziale e terminologico – nei giuristi di I e II secolo d.C., fino a Gaio, e nella parallela prassi declamatoria. Infine, nella sezione Ius, natura, aequitas - l'epilogo severiano, l’indagine si concentra sui giuristi che operarono nell’età dei principi Severi, che hanno lasciato le definizioni più compiute e influenti dei temi giusnaturalistici e, al tempo stesso, fronteggiarono con la loro tecnica nuovi compiti di governo ecumenici, con risultati che possono leggersi come prodromi di riflessioni e realtà moderne e anche attuali.


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